Art. 30.
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. All'Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.
      2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Assemblea legislativa regionale ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale.